
Articolazione degli uffici
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR
Competenze
1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unita' di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f-bis), assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla irresponsabilità' del Ministero. In particolare, l'Unita' di missione provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
2. L'Unita' di missione svolge altresì' le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. Dipendono funzionalmente dall'Unita' di missione gli uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività'.
4. L'attivazione dell'Unita' di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità' amministrativa.
(Capo IV-bis, Art. 26-bis del decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 giugno 2021 , n. 123, che modifica il decreto del presidente del consiglio dei ministri 169/2019)