
Articolazione degli uffici
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
UFFICIO ESPORTAZIONE PERUGIA
Competenze
L'Ufficio recepisce le autocertificazioni per l'esportazione delle opere contemporanee. E' libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere d'arte di autori viventi, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquantanni.
E' a carico dell'interessato fornire all'Ufficio Esportazione la prova che tali presupposti esistano, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.L.svo 42/2004, art. 65, comma 4.