
Articolazione degli uffici
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
UFFICIO ESPORTAZIONE CAGLIARI
Competenze
L’Ufficio Esportazione esercita il controllo sull’importazione ed esportazione di oggetti d’arte antica, medioevale e moderna verso i paesi membri della Comunità Europea ed i paesi extraeuropei sulla base della normativa nazionale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt.65-74) ed europea (regolamento CEE n.3911/1992). L’Ufficio Esportazione rilascia le seguenti certificazioni:
- attestati di libera circolazione per l’esportazione definitiva di beni aventi più di cinquanta anni o di autore non vivente. Tale autorizzazione può essere negata, con giudizio motivato, dall’Ufficio Esportazione. In caso di diniego dell’attestato è ammesso il ricorso al Ministero
- attestati di circolazione temporanea per l’esportazione temporanea di beni soggetti a divieto di esportazione definitiva (Codice , art.65, commi 1- 3) nei casi in cui essi siano destinati a manifestazioni, mostre ed esposizioni di alto interesse culturale (vedi Ufficio prestiti) ed in altri casi particolari (Codice , artt. 66-67))
- a richiesta dell’interessato, certificati attestanti l’ingresso temporaneo di beni culturali nel territorio nazionale All’interno dell’U.E. è istituita una commissione valuta l’opportunità o meno della concessione dell’uscita dei beni dal territorio nazionale