
Personale
Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
RUTILI CINZIA
Contatti
Referente per le strutture
Procedimenti seguiti come responsabile di procedimento
- Accesso ai documenti amministrativi - GG: 30 - RIF. NOR.: artt.22/28, L.7.8.1990, n.241; Dpr 12.4.2006, n.184; Dm 26.10.1994, n.682.
- Accettazione di donazioni di modico valore offerta dal privato - GG: 30 - RIF. NOR.: artt.782 E 783 c.c
- Ammissione a consultare archivi privati sottoposti a vincolo - GG: 30 - RIF. NOR.: artt.122, 123, 127Del lgs.22.1.2004, N.42
- Ammissione a eseguire ricerche per ragioni di studio - GG: 5 - RIF. NOR.: art.103, C.2, D.Lgs.22.1.2004, N.42; Art.91, Rd 2.10.1911, n.1163
- Ammissione di allievi esterni al I anno dei corsi delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica - GG: 45 - RIF. NOR.: art.14, D.p.r.30/09/1963, n.1409 Art.60, R.d.2/10/1911, n.1163
- Atttivita' di valorizzazione dei beni culturali - GG: null - RIF. NOR.: artt.111-121 D.lgs.22/01/2004, n.42
- Autoriz.a pubblicare in fac-simile documenti conservati negli archivi di stato: per interi fondi - GG: 90 - RIF. NOR.: art.108, D.lgs.22/01/2004, n.42 Art.8, D.m.24 Marzo 1997, n.139 Art.88, R.d.2/10/1911, n.1163 Art.49, D.p.r.5/7/1995, n.417
- Autoriz.al rilascio di riproduzioni a pagamento - GG: 5 - RIF. NOR.: art.108, D.Lgs.22.1.2004, N.42; Art.8, Dm 24.3.1997, n.139
- Designazione rappresentanti nelle commissioni di sorveglianza e scarto - GG: 20 - RIF. NOR.: art.3, C.2, Dpr 8.1.2001, n.37; Art.41, D.Lgs.22.1.2004, N.42; Art.2, D.Lgs.26.3.2008, N.62
- Ricerche, per uso amministrativo, su richiesta di pp.Aa. E privati - GG: 30 - RIF. NOR.: art.84, Rd 2.10.1911, n.1163
- Rilascio copie autentiche di documenti conservati negli archivi di stato, per motivi non di studio - GG: 30 - RIF. NOR.: art.29, Dpr 30.9.1963, n.1409; Artt.84/90, Rd 2.10.1911, n.1163
- Scarto documenti degli uffici dello stato - procedura semplificata - GG: 30 - RIF. NOR.: art.41, C.5, D.Lgs.22.1.2004, N.42; Art.7, Dpr 8.1.2001, n. 37