
Personale
Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
DEL BORRELLO MAURA
Contatti
Procedimenti seguiti come responsabile di procedimento
- Autoriz.all'alienazione di beni culturali appartenenti a stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonche' a enti e istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro - GG: 120 - RIF. NOR.: art.56, D.Lgs.22/01/2004, n.42
- Autoriz.all'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale - GG: 120 - RIF. NOR.: art.55, D.Lgs.22/01/2004, n.42
- Autoriz.all'uso strumentale e precario nonche' alla riproduzione di beni culturali - GG: 90 - RIF. NOR.: art.107, D.lgs.22/01/2004, n.42
- Autoriz.alla permuta di beni culturali pubblici - GG: 120 - RIF. NOR.: art.58, D.lgs.22/01/2004, n.42
- Autoriz.Concessione in uso di beni culturali in consegna ad amministrazioni dello stato, regioni o altri enti pubblici territoriali - GG: 90 - RIF. NOR.: art.106, co.2-bis, d.lgs.22/01/2004, n.42
- Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalita'di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici - GG: 120 - RIF. NOR.: art.57-Bis, d.lgs.22/01/2004, n.42